1. Le attività di trasporto e di scorta valori sono esercitate dagli istituti di vigilanza in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 10 e di specifica capacità tecnica e organizzativa, appositamente autorizzati dal prefetto competente per il luogo in cui ha sede la direzione operativa del servizio o, se si tratta di servizi di interesse nazionale, dal Ministero dell'interno.
2. Le attività di trasporto e di scorta valori sono esercitate, anche fuori del territorio della provincia in cui ha sede l'istituto autorizzato, alle condizioni definite dal regolamento di attuazione o, in mancanza, dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione, allo scopo di assicurare la funzionalità e l'efficacia dei servizi, la sicurezza dei trasporti e delle scorte e il coordinamento delle attività rimesse alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, ferme restando le rispettive attribuzioni e responsabilità.
3. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto e di scorta valori stabilmente organizzati per percorrere continuativamente itinerari che attraversano più regioni, per conto di committenti pubblici o privati o di altri istituti autorizzati che, debitamente autorizzati dall'avente diritto, affidano loro denaro, titoli o altri valori per l'esecuzione di parte del trasporto.